IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455; Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. In ogni provincia, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, puo' disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o piu' provincie finitime, designandone la sede.